INTERPELLO N. 52/2008 Roma, 19 dicembre 2008 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Alla Confcommercio Piazza G. G. Belli, 2 00153 Roma DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. 25/I/0018453
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico.
La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico. In particolare si chiede se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali (in qualsiasi area) negli orari di operatività dell’unità stessa (normalmente dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21.30) costituisca, per il datore di lavoro, assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 18 comma 1 lett. o) del D.Lgs. n. 81/2008. Tale norma richiede di “consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)”.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si rappresenta quanto segue.
L’articolo 18 comma 1 lettera o) del D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere che il datore di lavoro debba consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire l’accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro non specifica tuttavia le modalità di consegna.
Il comma 5 dell’art 53 del medesimo decreto stabilisce inoltre che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.
La previsione viene a risolvere la questione assai dibattuta sul piano applicativo se il documento inerente la valutazione dei rischi dovesse essere materialmente consegnato o fosse invece solo accessibile al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per la sua consultazione.
La problematica scaturiva dalla formulazione dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 626/1994 che parlava di diritto di “accesso” al documento sulla valutazione dei rischi; si era tuttavia ritenuto che, stante il ruolo effettivo e non meramente formale del rappresentante, lo stesso avesse diritto alla materiale consegna dei documenti, ovviamente in copia, necessari per svolgere appieno le sue funzioni (in tal senso è la circolare del Ministero del lavoro 16 giugno 2000, n. 40, con le ulteriori precisazioni apportate dalla circolare n. 68 del 3 ottobre dello stesso anno).
Tale indirizzo ha trovato ora conferma sul piano legislativo.
Atteso quindi che la nuova previsione normativa prevede la “consegna del documento” è da valutare se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali, risponda al dettato normativo.
Si ritiene che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del rls.
IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi)
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico.
La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico. In particolare si chiede se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali (in qualsiasi area) negli orari di operatività dell’unità stessa (normalmente dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21.30) costituisca, per il datore di lavoro, assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 18 comma 1 lett. o) del D.Lgs. n. 81/2008. Tale norma richiede di “consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)”.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si rappresenta quanto segue.
L’articolo 18 comma 1 lettera o) del D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere che il datore di lavoro debba consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire l’accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro non specifica tuttavia le modalità di consegna.
Il comma 5 dell’art 53 del medesimo decreto stabilisce inoltre che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.
La previsione viene a risolvere la questione assai dibattuta sul piano applicativo se il documento inerente la valutazione dei rischi dovesse essere materialmente consegnato o fosse invece solo accessibile al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per la sua consultazione.
La problematica scaturiva dalla formulazione dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 626/1994 che parlava di diritto di “accesso” al documento sulla valutazione dei rischi; si era tuttavia ritenuto che, stante il ruolo effettivo e non meramente formale del rappresentante, lo stesso avesse diritto alla materiale consegna dei documenti, ovviamente in copia, necessari per svolgere appieno le sue funzioni (in tal senso è la circolare del Ministero del lavoro 16 giugno 2000, n. 40, con le ulteriori precisazioni apportate dalla circolare n. 68 del 3 ottobre dello stesso anno).
Tale indirizzo ha trovato ora conferma sul piano legislativo.
Atteso quindi che la nuova previsione normativa prevede la “consegna del documento” è da valutare se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali, risponda al dettato normativo.
Si ritiene che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del rls.
IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi)
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