SGSL Salute e Sicurezza sul Lavoro


Seppur non obbligatorio, il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro SGSL è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l'azienda si è data allo scopo di ridurre i propri costi ed aumentare i propri benifici.


Gli scopi del SGSL sono infatti di:


- ridurre i costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti, i clienti, i fornitori, i visitatori, ecc.;

- aumentare l'efficienza e le prestazioni dell'impresa;

- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro; - migliorare l'immagine interna ed esterna dell'impresa.


Gli step fondamentali per un sistema di gestione sono:


la pianificazione/programmazione, l'attuazione, il monitoraggio ed infine il riesame e miglioramento.


È l'articolo 30 del Testo Unico che disciplina i modelli di organizzazione e di gestione.


Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione


1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.


2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.


3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.


4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.


5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.


Dalla lettura dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/08 si evince che se l'Azienda dimostra di aver adottato ed applicato efficacemente un modello di organizzazione e di gestione, è sollevata dalla responsabilità amministrativa.Inoltre, come si vede, al comma 5 di tale articolo è specificato l'SGSL come un modello di organizzazione aziendale conforme a quanto disciplinato da tale articolo.


Un altro aspetto da sottolineare, è la possibilità di finanziamenti, come specificato dal comma 6 dell'articolo 30.


L'SGSL può essere certificato da un terzo organismo indipendente ai sensi della norma internazionale Ohsas 18001:2007.


Concludendo, avere un sistema SGSL testimonia concretamente e in modo oggettivo la volontà e lo sforzo organizzativo del datore di lavoro per prevenire in modo efficace gli incidenti sul lavoro; cioè, avere un sistema SGSL costituisce un elemento positivo a favore dell'impresa nel momento in cui il magistrato dovrà valutare se esistano o meno gli estremi per contestare all'impresa la responsabilità amministrativa (lo stesso D.Lgs.81/08 all'articolo 30 su riportato lo specifica).

Commenti

INFOTEL ha detto…
Le aziende del comparto petrolifero e del settore energetico che abbiano adottato sistemi di gestione integrati salute sicurezza conformi alle linee guida UniInail hanno titolo per accedere al bonus malus.

Prot. n. 477 del 13/01/2009

Roma, 13 gennaio 2009

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

Oggetto: Istanze ex art. 24 DM 12.12.2000.
Linee di indirizzo SGI -AE - Sistema di gestione integrato salute sicurezza - Ambiente energia.

A seguito dell'accordo siglato in data 28 giugno 2007 tra l'Istituto e ASIEP (ora Confindustria Energia) sono state realizzate e pubblicate sul sito INAIL le linee di indirizzo in oggetto allo scopo di sviluppare, per le aziende del comparto petrolifero e del settore energetico, un sistema di gestione conforme alle linee guida UNI INAIL, alla OHSAS 18001, per quanto attiene alla Sicurezza e Salute sul Lavoro e alla ISO-EN-UNI 14001, per quanto attiene alla protezione ambientale.

L'attività di redazione delle citate linee di indirizzo, promossa dalla Commissione Paritetica HSE di Confindustria Energia, in cui sono rappresentate le Parti Datoriali e i Lavoratori, attraverso le loro organizzazioni sindacali, è stata realizzata congiuntamente da gruppi di lavoro INAIL e aziende associate a Confindustria Energia.

I sistemi di Gestione integrati realizzati dalle aziende in conformità alle linee di indirizzo in argomento, essendo conformi alle linee guida SGSL-UNI2001 ed alle BS OHSAS 18001:2007, soddisfano i requisiti della sezione "A" lettera b) del modulo OT 24.

Pertanto, la concreta applicazione da parte delle imprese va considerata condizione sufficiente per la concessione della riduzione del premio assicurativo.

Confindustria Energia ha reso nota l'intenzione di procedere alla sperimentazione applicativa su unità produttive di alcune aziende del comparto, anche con l'assistenza di professionisti della CONTARP.

Si fa presente, infine, che le istruzioni alla compilazione del modulo OT 24, sono state opportunamente aggiornate.

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to dr. Fernando Giannoni