SGSL PER UNA IMPRESA DI COSTRUZIONI

LINEE GUIDA SGSL PER UNA IMPRESA DI COSTRUZIONI
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ISTITUZIONE E L'ATTUAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E SUGGERIMENTI PER LA CERTIFICAZIONE DEL SGSL REALIZZATO

Considerato che:
- la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell'azienda e che i SGSL costituiscono uno degli strumenti per favorire tale integrazione;
- l'art. 9 della legge n. 123/2007 estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, prevedendo pesantissime sanzioni economiche ed interdittive.
Da tali pesantissime sanzioni vanno esenti le imprese che hanno adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati di cui sopra;
- nel D. Lgs. n. 81 /2008 (Testo unico sulla sicurezza) si danno indicazioni sui modelli di organizzazione e gestione aventi efficacia esimente della responsabilità di cui al D. Lgs. n. 231/01 e, al comma 5 dell'art. 30 del D. Lgs. 81/08, si legge: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 Settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6." .

Le presenti istruzioni operative hanno la finalità di facilitare le imprese di costruzione nel complesso compito di istituire e attuare un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) coerente con i requisiti previsti dalle "Linee guida per un Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL)" prodotte da UNI e INAIL nel 2001 tramite un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato, oltre a UNI e INAIL, l'ISPESL e le parti sociali (CGIL, CISL e UIL per i lavoratori e CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO e CONFINDUSTRIA per i datori di lavoro).

Le presenti istruzioni operative sono coerenti anche con le "Indicazioni specifiche per l'applicazione nelle aziende di costruzioni esercenti cantieri temporanei e mobili", elaborate dallo stesso gruppo di lavoro di cui sopra e approvate il 24 giugno 2003.
Infine le presenti istruzioni operative risultano coerenti col "Codice di comportamento delle imprese di costruzione" redatto dall'ANCE in ottemperanza del disposto dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs n. 231/2001 e approvato dal Ministero della Giustizia nella sua versione aggiornata.

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Commenti

INFOTEL ha detto…
Un SGSL è un sistema organizzativo aziendale finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza ottimizzando il rapporto costi/benefici.








Un SGSL

è un software? NO
è un testo normativo? NO
è un obbligo di legge? NO



Ed allora perché adoperarsi per attuare all'interno della propria azienda un SGSL?
INFOTEL ha detto…
Ho sentito parlare del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (S.G.S.L). In che cosa consiste? è obbligatorio?
Non vi è l'obbligo di adozione di sistemi di gestione della sicurezza. Un SGSL è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l'azienda si è data allo scopo di ridurre i propri costi ed aumentare i propri benifici.
Gli scopi del SGSL sono infatti di:- ridurre i costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti, i clienti, i fornitori, i visitatori, ecc.; - aumentare l'efficienza e le prestazioni dell'impresa; - contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro; - migliorare l'immagine interna ed esterna dell'impresa.Gli step fondamentali per un sistema di gestione sono:
la pianificazione/programmazione, l'attuazione, il monitoraggio ed infine il riesame e miglioramento.
Dalla lettura dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/08 si evince che se l'Azienda dimostra di aver adottato ed applicato efficacemente un modello di organizzazione e di gestione, è sollevata dalla responsabilità amministrativa
INFOTEL ha detto…
Seppur non obbligatorio, il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro SGSL è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l'azienda si è data allo scopo di ridurre i propri costi ed aumentare i propri benifici.


Gli scopi del SGSL sono infatti di:


- ridurre i costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti, i clienti, i fornitori, i visitatori, ecc.;

- aumentare l'efficienza e le prestazioni dell'impresa;

- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro; - migliorare l'immagine interna ed esterna dell'impresa.


Gli step fondamentali per un sistema di gestione sono:


la pianificazione/programmazione, l'attuazione, il monitoraggio ed infine il riesame e miglioramento.


È l'articolo 30 del Testo Unico che disciplina i modelli di organizzazione e di gestione.


Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione


1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.


2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.


3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.


4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.


5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.


Dalla lettura dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/08 si evince che se l'Azienda dimostra di aver adottato ed applicato efficacemente un modello di organizzazione e di gestione, è sollevata dalla responsabilità amministrativa.Inoltre, come si vede, al comma 5 di tale articolo è specificato l'SGSL come un modello di organizzazione aziendale conforme a quanto disciplinato da tale articolo.


Un altro aspetto da sottolineare, è la possibilità di finanziamenti, come specificato dal comma 6 dell'articolo 30.


L'SGSL può essere certificato da un terzo organismo indipendente ai sensi della norma internazionale Ohsas 18001:2007.


Concludendo, avere un sistema SGSL testimonia concretamente e in modo oggettivo la volontà e lo sforzo organizzativo del datore di lavoro per prevenire in modo efficace gli incidenti sul lavoro; cioè, avere un sistema SGSL costituisce un elemento positivo a favore dell'impresa nel momento in cui il magistrato dovrà valutare se esistano o meno gli estremi per contestare all'impresa la responsabilità amministrativa (lo stesso D.Lgs.81/08 all'articolo 30 su riportato lo specifica).