DURC riferito al singolo cantiere, anche per i datori pubblici e per i lavori in economia.

Il Ministero del Lavoro, con gli interpelli nn. 9, 10 e 15 del 20.2.2009, ha fornito importanti chiarimenti sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), specificandone la disciplina in particolari ambiti applicativi degli appalti pubblici.
DURC riferito al singolo cantiere o opera
In particolare con l'interpello n. 15 è stata analizzata la problematica legata all'impossibilità da parte delle imprese appaltatrici di ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) in ragione dell'irregolarità contributiva di imprese subappaltatrici riferita a cantieri o opere diversi da quelli per il quale si chiede il pagamento.
Tale situazione porta dunque a dichiarare un'impresa, in regola per il lavoro per il quale il DURC è richiesto, complessivamente irregolare a causa di altri cantieri, tra l'altro non individuabili in quanto gli enti preposti all'attestazione della regolarità contributiva non sono in grado di fare ciò con riferimento al singolo appalto.
Considerato il principio generale alla base del DURC, che ha il fine di valutare la regolarità complessiva delle imprese, consentendo solo a quelle regolari di avere rapporti con la pubblica amministrazione, il Ministero ha disposto comunque che, nelle fattispecie considerate, sia possibile attivare una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo, che rilascerà un verbale attestante la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel singolo appalto, così come previsto dall'art. 3, comma 20, della L. n. 335/1995.
Tale verbale potrà quindi essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, evidentemente riferita al singolo cantiere, con il quale l'impresa in questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori.Altri chiarimenti L'interpello n. 10 ha chiarito l'obbligo di richiesta del DURC, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico, compresi gli acquisti in economia o di modesta entità.Con l'interpello n. 9, infine, il Ministero ha chiarito che l'obbligo di presentazione del DURC alla stazione appaltante riguarda sia i soggetti privati che quelli pubblici.
In particolare il datore di lavoro pubblico dovrà richiedere il certificato di regolarità contributiva all'Istituto presso il quale sono assicurati i relativi dipendenti. Quindi, nel caso di dipendenti assicurati pressi l'INPDAP, il datore di lavoro farà richiesta a quest'ultimo, che è tenuto comunque a rilasciare il DURC nelle more della stipulazione della convenzione con INPS e INAIL di cui al D. Min. 24.10.2007

Commenti

INFOTEL ha detto…
Nell'ambito della legge n. 2/2009, di conversione del decreto-legge 185/2008 (cosiddetto decreto «anti-crisi») è stata introdotta una importante norma di semplificazione burocratica, che libera le imprese dall'obbligo di porre in essere una procedura particolarmente onerosa e dai tempi lunghi.

Il comma 10 dell'art. 16-bis del provvedimento prevede infatti che le stazioni appaltanti pubbliche amministrazioni, ove tale documento sia richiesto ai sensi della normativa vigente, acquisiscano d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dagli istituti o enti abilitati al rilascio.
Ne deriva che le amministrazioni appaltanti non potranno più richiedere agli appaltatori la produzione del DURC, ma in tutti i casi in cui risulti necessaria la sua esibizione dovranno acquisirlo d'ufficio, richiedendolo direttamente alle Casse Edili, INPS o INAIL di competenza. Si tratta come è evidente di una notevole semplificazione del sistema attualmente vigente in quanto, laddove fino ad oggi gravava a carico delle imprese l'obbligo di richiedere e produrre la certificazione attestante la propria situazione di regolarità contributiva e previdenziale, con la modifica introdotta le imprese dovrebbero risultare svincolate da tali oneri, al cui adempimento dovrebbero di contro procedere le stazioni appaltanti.