Modalità di consegna del DVR al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Un interpello del Ministero del lavoro sulle modalità di consegna del DVR al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Con l'interpello n. 52/2008 il Ministero del lavoro ha chiarito in quali casi e con quali modalità sia necessario effettuare la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi, e se ciò sia possibile unicamente su supporto informatico.
Il Ministero ha in particolare risposto al quesito inoltrato dalla Confcommercio, volto a chiarire se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del DVR su supporto informatico, tramite pc portatile contenente il documento relativo all’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali negli orari di operatività, costituisca per il datore di lavoro assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 18 comma 1 lett. o) del D. Leg.vo n. 81/2008. Si ricorda che tale norma richiede di «consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)».
Il citato D. Leg.vo 81/2008 non prevede alcuna particolare modalità per la consegna del DVR, e l'art. 53 del medesimo provvedimento dispone che tutta la documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere tenuta in formato sia cartaceo che informatico, Sulla base di quanto sopra il Ministero ritiene che l’adempimento all’obbligo di legge sia garantito mediante consegna del DVR su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS.

Commenti

INFOTEL ha detto…
Il Ministero del Lavoro - rispondendo ad un interpello il 19/12/2008 - ritiene che il DVR possa essere "messo a disposizione" del RLS su supporto informatico se tale modalità, consente la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali


Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro ritiene che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento (DVR), l'adempimento all'obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del RLS giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si rappresenta (rispondendo ad un Interpello il 19/12/2008) quanto segue.

L'articolo 18 comma 1 lettera o) del D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere che il datore di lavoro debba consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire l'accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro non specifica tuttavia le modalità di consegna.

Il comma 5 dell’art 53 del medesimo decreto stabilisce inoltre che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si rappresenta quanto segue.
L'articolo 18 comma 1 lettera o) del D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere che il datore di lavoro debba consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire l’accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro non specifica tuttavia le modalità di consegna.

Il comma 5 dell'art 53 del medesimo decreto stabilisce inoltre che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.