Slittati da 24 a 36 mesi i termini per l'emanazione dei decreti necessari a consentire il coordinamento del d. lgs. n. 81/2008

SLITTATI DA 24 A 36 MESI I TERMINI PER L'EMANAZIONE DEI DECRETI NECESSARI A CONSENTIRE IL COORDINAMENTO DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I., CONTENENTE IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO,  CON LA NORMATIVA RELATIVA ALLE ATTIVITA' LAVORATIVE A BORDO DI NAVI, IN AMBITO PORTUALE, NEL SETTORE DELLE NAVI DA PESCA E NEL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO.

Sulla G.U. n. 48 del 27/2/2010 Supplemento Ordinario n. 39 è stata pubblicata la legge 26/2/2010 n. 25 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 30/12/2009 n. 194 recante la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative. Con tale legge in particolare è stato introdotto il comma 9-ter seguente

9-ter. All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole “entro ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro trentasei mesi”.

con il quale si pospone di ulteriori 12 mesi, da 24 a 36, i termini per la decretazione necessaria a coordinare il Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008 con la normativa relativa alle attività lavorative citate nell'art. 3 comma 2, secondo periodo, dello stesso D. Lgs. posto in evidenza qui di seguito:

D. Ls. 81/2008 - Articolo 3 comma 2.- Campo di applicazione

2. (primo periodo) Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive, particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.

(secondo periodo) Con i successivi decreti, da emanare entro ventiquattro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

e cioè con la normativa relativa:
- alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al D. Lgs. 27/7/1999 n. 271
- alle attività in ambito portuale, di cui al D. Lgs. 27/7/1999 n. 272
- al settore delle navi da pesca, di cui al D. Lgs. 17/8/1999 n. 298
- al trasporto ferroviario di cui alla legge 26/4/1974 n. 191 e relativi decreti di attuazione.
     Tali termini erano stati già prorogati dai 12 mesi indicati  nel testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 ai 24 mesi con il decreto legge 30/12/2008 n. 207 convertito con la legge 27/2/2009 n. 14.  

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 contenente le indicazioni sul campo di applicazione dello stesso decreto, fino alla scadenza dei termini sopraindicati sono fatte comunque salve le disposizioni di cui al D. Lgs. 27/7/1999 n. 271, al D. Lgs. 27/7/1999 n. 272, al D. Lgs. 17/8/1999 n. 298 nonché le disposizioni tecniche del D.P.R. 27/4/1955 n. 547 e del D.P.R. 7/1/1956 n. 164 richiamate dalla legge 26/4/1974 n. 191 e dai relativi decreti di attuazione. 

Commenti