SGSL

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Sequenza ciclica di un SGSL Il SGSL opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del s...
Inviato in data martedì 25 gennaio 2011 - 23:15:30

bullet SGSL e d lgs 81
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Inviato in data venerdì 21 gennaio 2011 - 10:18:50

bullet Sistemi di gestione della sicurezza SGSL
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Inviato in data domenica 12 giugno 2011 - 10:55:00

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Inviato in data sabato 07 maggio 2011 - 18:40:36

bullet DEFINIZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ, AUTORITÀ, RUOLO SGSL
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Inviato in data mercoledì 16 marzo 2011 - 18:07:07

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Inviato in data mercoledì 16 marzo 2011 - 17:59:06

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...ll’aggiornamento della normativa applicabile al SGSL (rif. processo 4.1 - Definizione e assegnazione responsabilità e ruoli) SERVIZIO DI PREVENZIO...
Inviato in data domenica 13 marzo 2011 - 12:21:36

bullet Le Linee di Indirizzo SGSL-AR hanno carattere volontario
INTRODUZIONE ALLE LINEE DI INDIRIZZO SGSL-AR Le Linee di Indirizzo SGSL-AR hanno carattere volontario; le aziende hanno quindi facoltà di aderire...
Inviato in data domenica 13 marzo 2011 - 12:06:23

bullet Linee di indirizzo Sgsl - Ar
...voro per l'elaborazione delle "Linee di indirizzo Sgsl - Ar", il documento che definisce un modello comune di Sistema di gestione della salute e della...
Inviato in data venerdì 25 febbraio 2011 - 15:45:09

bullet Messe a punto da Icic e Ance le istruzioni operative SGSL
... e Inail nel 2001. Si allegano le Linee guida SGSL per una impresa di costruzioni - istruzioni operative per l`istituzione e l`attuazione di un si...
Inviato in data domenica 13 febbraio 2011 - 19:12:04

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bullet Inviato in risposta alla news: Linee di indirizzo Sgsl - Ar
...voro per l'elaborazione delle "Linee di indirizzo Sgsl - Ar", il documento che definisce un modello comune di Sistema di gestione della salute e della...
Inviato da admin il domenica 13 marzo 2011 - 20:41:59

bullet Inviato in risposta alla news: SGSL e d lgs 81
IL SGSL risponde all'esigenza di pervenire ad una preventiva ed adeguata conoscenza e valutazione delle condizioni di rischio, ad una ragionata e prog...
Inviato da amministratore il martedì 16 giugno 2009 - 17:55:36

Commenti

INFOTEL ha detto…
Il documento della valutazione dei rischi (DVR) che dovrebbe essere un elemento di analisi essenziale e importante della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, spesso, ha un eccessivo contenuto formale e non è compilato con l'attenzione e la specificità necessaria. La mancanza di procedure standardizzate lascia all'operatore la libertà di redarre un "libro" pieno di norme, cose da fare in futuro, liste di controllo con quadratini a volte neanche sbarrate da crocette. Insomma, una sorta di manuale che alcuni giustificano complessi e illeggibili perché "escono così dal computer".

Nel ricordare che il datore di lavoro (DdL), ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08, non può delegare la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento (DVR) di cui all'art. 28 del citato Decreto, lo stesso datore di lavoro, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08, ha l'obbligo di rielaborare immediatamente la valutazione dei rischi, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente e previa consultazione del Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in occasione delle seguenti modifiche:

- del processo produttivo;
- della organizzazione del lavoro;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
INFOTEL ha detto…
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Il mancato aggiornamento del DVR è punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro.
In particolare, i datori di lavoro devono curare che la gestione della sicurezza nella propria azienda e quindi il DVR sia periodicamente revisionato e migliorato continuamente.

In questo senso il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro DLgs. 81/08 all'art. 30, suggerisce l'adozione di un modello di organizzazione e gestione che, con idonei adempimenti, consente di attuare un efficiente Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL) esimente della responsabilità amministrativa.

Per facilitare e migliorare la compilazione e promuovere l'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi (DVR), la USLL 5 della regione Veneto, propone ai datori di lavoro un documento che in 8 punti può indirizzare verso un percorso di miglioramento del DVR, che di seguito si elencano:
1) Adeguamento ai criteri dell'art 28

Il comma 2 ci ricorda che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
INFOTEL ha detto…
Dunque un DVR deve essere:
a) semplice: "scritto e strutturato in modo da esporre i contenuti in modo essenziale, schematico, usando un linguaggio comprensibile, evitando inutili termini tecnici complessi. Naturalmente senza perdere in completezza e soprattutto concentrandosi nella descrizione della gestione dei rischi più significativi e rilevanti secondo la potenzialità di produrre danni alla salute dei lavoratori". Da non dimenticare l'analisi dei rischi per l'accesso sul tetto, tutti gli allegati, le planimetrie del sito, la data e le firme;
b) breve: "cioè evitando inutili lungaggini, elenchi di rischi rari e improbabili, preferendo l'esposizione diretta e positiva, eventualmente rimandando ad allegati per i dettagli tecnici, quando necessari. Per avere una sintesi efficace è importante che per ogni rischio individuato sia indicata la valutazione secondo una scala non superiore a tre, quattro categorie, evitando di elencarli senza distinzione di valore";
c) comprensibile: "evidentemente il DdL che è obbligato dalla Norma ad esserne l'estensore conosce dettagliatamente il DVR ed è in grado di illustrarne il contenuto". Il DVR dovrà essere comprensibile ovviamente anche a tutti i Soggetti ai quali il DVR è destinato: Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Rappresentanti dei lavoratori;
d) strumento operativo di gestione: strumento "a disposizione del DdL e del suo staff per organizzare e controllare la gestione della sicurezza. Può essere tale se i criteri indicati ai punti precedenti sono stati rispettati". La redazione di un DVR coerente con questi principi è l'unica possibilità per consentire di organizzare il processo di formazione ed addestramento sulla sicurezza.
INFOTEL ha detto…
3) Definizione dell'Organigramma
Nell'Organigramma, parte integrante del DVR, "ad ogni misura di prevenzione individuata il DdL dovrà abbinare nome e cognome di chi ha incaricato di curarne l'esecuzione e di controllare l'adesione costante da parte di tutti i Lavoratori interessati, prevedendo dove, come e quando registrare l'avvenuta verifica. Per fare funzionare qualsiasi sistema di regole è decisivo il ruolo dei Supervisori (Capi squadra, Capi reparto, ecc) che si dovranno attivare costantemente per assicurare il rispetto delle regole di prevenzione. E' indispensabile specificare il tipo e periodicità delle verifiche periodiche. Può essere fatto facilmente predisponendo dei modelli di Check list per specifico argomento, da compilare periodicamente e poi trasmettere all'istanza superiore";

4) L'esplicito impegno del DdL sulla missione della sicurezza aziendale
Il DdL deve scrivere e comunicare a tutti i Lavoratori la sua Politica della sicurezza.

5) Istituzione nel DVR della struttura incaricata dell'analisi infortuni significativi art. 29
La costituzione di un Sistema di gestione della Sicurezza (SGS).

6) La scheda macchina/impianto
Questo è uno "strumento strategico per attivare la gestione della manutenzione in sicurezza". "La redazione di una scheda di questo tipo è un punto di passaggio non evitabile per potere poi proseguire nella definizione delle procedure destinate a regolare il corretto uso e la manutenzione delle macchine e impianti".
INFOTEL ha detto…
7) L'informazione e la formazione/addestramento
La formazione sulla prevenzione "non ha nulla di diverso dalla normale formazione che viene fornita al lavoratore per svolgere i compiti previsti dalla mansione che gli è stata affidata.
Si consiglia di "concentrarsi su alcuni principi basilari evitando di farsi fuorviare da alcuni paragrafi della norma. Gli art. 36 e 37 impongono al DdL di informare ed addestrare ogni lavoratore a svolgere la sua specifica mansione senza procurasi danni alla salute, cioè mettendo in atto tutte le misure di prevenzione previste nel DVR".
Particolarmente utile per "consentire una formazione completa efficace e e poco costosa sarà la disponibilità delle schede macchina/impianto". In molti casi si può adempiere all'obbligo di formazione/addestramento anche "con semplici ordini o divieti purché siano sempre motivati, comunicati in modo assertivo, chiaro e comprensibile, controllati dagli incaricati della supervisione".
INFOTEL ha detto…
8) Il protocollo sanitario
"La stesura di questo protocollo non può che partire dall'elenco nominativo dei lavoratori con relative mansioni ed esposizioni ai rischi contenuto nel DVR. A partire da questo elenco il DdL potrà facilmente preparare la comunicazione dei dati occupazionali al MC come previsto dall'all. 3 A del D.Lgs. 81 per ogni Lavoratore sottoposto alla Sorveglianza Sanitaria".

Si ricorda di "tenere registrazione delle modalità e circostanze in cui il MC ha collaborato con il DdL per la redazione del DVR (l'obbligo di collaborazione DdL e MC dell'art. 29). Si devono registrare anche i criteri che hanno eventualmente motivato l'esclusione dalla Sorveglianza Sanitaria di Lavoratori per i quali non sia evidente la mancanza di rischi che prevedono la sorveglianza sanitaria".