L´atteso D.P.R. n° 151/2011 del 1° agosto 2011, pubblicato sulla G.U. 22 settembre 2011, n. 221, introduce sostanziali modifiche nella previgente regolamentazione in materia di Prevenzione incendi, con particolare riferimento alle pratiche per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
Tre le differenze principali, su cui risulta subito necessario confrontarsi in modo da modificare, ove pertinente, le preesistenti procedure, istruzioni operative e prassi consolidate negli oltre 50 anni precedenti: 1. Modifica sostanziale dell´elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e loro suddivisione specifica in tre classi, A, B e C; 2. Sostanziale modifica della procedura per la prima domanda di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, ora espletata mediante autocertificazione in sede di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), seguita da controlli (anche a campione per le attività in classe A e B) entro i 60 gg sucessivi all´avvio dell´attività volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. 3. Sostanziale modifica della periodicità di rinnovo del CPI, ora fissata in modo uniforme a 5 anni per tutte le attività soggette (escluse le categorie 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 per le quali la periodicità è di 10 anni) Ulteriori obblighi derivano inoltre dalle disposizioni transitorie che prevedono, fra l´altro che: • gli enti e i privati responsabili delle nuove attività rientranti ora nel nuovo campo di applicazione (di cui all´All. I del D.P.R.), esistenti al 22/09/2011, devono espletare i prescritti adempimenti entro il 07/10/2012 • gli enti e i privati responsabili delle attività soggette a controllo nel nuovo elenco, esistenti al 22/09/2011 ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono presentare richiesta di rinnovo periodico • gli enti e i privati responsabili delle attività delle categorie 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini: a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (i.e. 07/10/11) per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988; b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (i.e. 07/10/11) per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999; c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (i.e. 07/10/11) per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 07/10/11;
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi, nonché la relativa documentazione da allegare, in attesa del previsto decreto del Ministro dell´interno che ne definirà le specifiche, restano vigenti le precedenti regole del decreto del Ministro dell´interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella G.U. 7 maggio 1998, n. 104 recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l´avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all´uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco. E.Z.
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