Art. 134 D. Lgs. 81 Documentazione


Articolo 134 - Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza,copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota.


2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.

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