Art.149 D. Lgs. 81 Paratoie e cassoni


Articolo 149 - Paratoie e cassoni

1. Paratoie e cassoni devono essere:


a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;


b) provvisti dall’attrezzatura adeguat
a per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d’acqua e di materiali.

2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.


3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.

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