Art.91 D. Lgs. 81 Obblighi del coordinatore per la progettazione


Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:


a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1;


b)predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera 43,contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 144

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

Commenti