Art. 294 D. Lgs. 81 Documento sulla protezione contro le esplosioni


Articolo 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni

1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».


2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:


a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;


b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente Titolo;


c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone ;


d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime.


e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;


f) che, ai sensi del Titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.


3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.


4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17,comma 1.

Commenti