Art.183 D.Lgs.81 Lavoratori particolarmente sensibili


Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili

1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all’articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

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