Art.203 D. Lgs. 81 Misure di prevenzione e protezione


Articolo 203 - Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 202, quando sono superati i valori d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare
quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;


b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono,tenuto conto
del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano -braccio;


d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;


e) la progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;


f) l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;


g) la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;


h) l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;


i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.


2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta,di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.

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