Il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si avvale, a titolo gratuito, per l'erogazione
della prestazione e per la riscossione delle addizionali previste,rispettivamente, dai commi 243 e 244 dell'articolo 1 della medesima legge, degli uffici e delle competenti strutture dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che, per tali finalita', destina le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
della prestazione e per la riscossione delle addizionali previste,rispettivamente, dai commi 243 e 244 dell'articolo 1 della medesima legge, degli uffici e delle competenti strutture dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che, per tali finalita', destina le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
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