DECRETO 12 gennaio 2011 , n. 30 - Art. 3 Oneri di finanziamento del Fondo a carico delle imprese

1. L'onere di finanziamento del Fondo, posto dall'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a carico delle imprese, e' determinato in dieci milioni di euro annui per il 2008 e per il 2009 ed in sette milioni e trecentotrentatremila euro a decorrere dal 2010.

2. Agli oneri di cui al comma l si provvede con un'addizionale sui
premi versati dalle imprese assicurate all'INAIL ed al soppresso IPSEMA, individuate con riferimento allo svolgimento delle attivita' lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

3. Le imprese tenute al versamento dell'addizionale sui premi
assicurativi all'INAIL, sono, secondo un principio di mutualita', quelle che attualmente svolgono le stesse attivita' lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 2 per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le vigenti tariffe dei premi,approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17, alle seguenti voci:

a) gestione Artigianato - voci di lavorazione 3630, 4100, 6111,
6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200;

b) gestione Industria - voci di lavorazione 3620, 4110, 6111,
6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273,9220;

c) gestione terziario - voci di lavorazione 3620, 4100, 6100,
6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220;

d) gestione altre attivita' - voci di lavorazione 3620, 4100,
6100, 7100.

4. Le lavorazioni, oggetto di addizionale, di competenza del
soppresso IPSEMA, si riferiscono alla gestione trasporto merci ed alla gestione trasporto passeggeri.

5. Per gli anni 2008 e 2009, l'addizionale sui premi di cui al
comma 2 e' fissata in misura pari a 1,44% per le voci di lavorazione di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,03% per le lavorazioni di cui al comma 4. A decorrere dal 2010, l'addizionale sui premi di cui al comma 2 e' fissata in misura pari a 1,07% per le voci di tariffa di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,02% per le lavorazioni di cui al comma 4.

6. L'addizionale e' richiesta una sola volta l'anno. In sede di
prima applicazione, l'addizionale per gli anni 2008 e 2009 e' applicata contestualmente e cumulativamente, in un'unica soluzione.
La misura dell'addizionale da applicare negli anni successivi al 2010 puo' essere variata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell'applicazione delle aliquote di cui al comma 5 e delle previsioni di crescita della platea dei
beneficiari di competenza dell'INAIL e del soppresso IPSEMA. Con il medesimo decreto possono essere variati i criteri di individuazione di cui ai commi 2, 3 e 4.

7. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio finanziario sono
mantenute in bilancio per essere impiegate nell'esercizio successivo.

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