DECRETO 12 gennaio 2011 , n. 30 - Art. 5 Comitato amministratore del Fondo

1. Il Fondo e' gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una piu' alta incidenza di malattie asbesto-correlate.

2. I componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell'incarico. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute decadono dall'incarico; la decadenza viene dichiarata dal Comitato e puo' essere richiesta da ciascun componente del Comitato stesso. In caso
di cessazione dalla carica dei componenti anteriormente alla scadenza del triennio la durata in carica del sostituto avra' termine alla scadenza del predetto triennio.

3. Il presidente del Comitato amministratore e' eletto dal Comitato
stesso tra i propri membri.

4. Il Comitato si avvale delle competenti strutture dell'INAIL.

5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti. Al funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

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