Lavori in ambienti sospetti di inquinamento - Requisiti di prodotto


REQUISITI DEL PRODOTTO

I DPI devono rispondere ai disposti del D.Lgs. 475/92 e s.m.i. che definiscono i requisiti essenziali di sicurezza in relazione alle caratteristiche di
prodotto, cui obbligatoriamente devono rispondere i DPI immessi sul mercato comunitario, e devono essere marcati CE.
Un prodotto marcato CE indica che esso è conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) applicabili, contenuti nella relativa direttiva, e non alla norma tecnica armonizzata utilizzata per la sua progettazione, fabbricazione e prova. L’utilizzo della norma tecnica armonizzata facilita la realizzazione del DPI conforme ai RES e fornisce presunzione di conformità alla direttiva applicabile.
D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale:

• Art. 1 - Campo di applicazione e definizione


1. Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati con la sigla DPI.


2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che indossi o comunque li
porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza.

3. Sono considerati DPI:


a) l’insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;


b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificatamente destinato alla protezione della persona che lo indossi e lo
porti con sé;

c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest’ultimo e indispensabili per il suo corretto
funzionamento;

d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad
essere utilizzati per l’intero periodo di esposizione a rischio.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riportati nell’allegato I”.


• Art. 4 - Categorie di DPI


1. I DPI sono suddivisi in tre categorie.


2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve
entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutare l’efficacia e di percepire, prima di
riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.

3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno funzione di salvaguardare da:


a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;


b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;


c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C;


d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;


e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;


f) azione lesiva dei raggi solari.

4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di recepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.

6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

a)gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;

b)gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;

c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;

d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse,fiamme o materiali in fusione;

e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a - 50 °C;

f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;

g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per altre tensioni elettriche.”

Seguono le seguenti osservazioni:

• la lista al comma 3 è esaustiva e descrive i DPI comunemente riferiti come “Categoria Prima”;

• la lista al comma 6 è esaustiva e descrive i DPI comunemente riferiti come “Categoria Terza”;

• per quanto concerne i DPI descritti al comma 6c, è inteso che la protezione del 100% è limitata nel tempo a causa della permeazione e il DPI può essere usato solo per il tempo definito dal fabbricante e descritto nelle istruzioni per l’uso;

• il fabbricante deve valutare il livello di rischio da cui deve proteggere l’utente mediante il DPI: evidentemente se il rischio è più severo di quello elencato nei punti precedenti al comma 3, deve considerare il DPI appartenente ad una categoria superiore.
La valutazione del rischio è fondamentale per il corretto inquadramento del DPI nella effettiva categoria di appartenenza e da questo l’adeguata l’applicazione dei requisiti della direttiva. Pertanto la valutazione dei rischi è importante, sia per il fabbricante che determinerà correttamente le caratteristiche prestazionali del DPI e quindi anche la categoria, sia per il datore di lavoro che dovrà scegliere il DPI in base alle esigenze di sicurezza individuate.

• Allegato I
L’Allegato I riporta l’elenco esaustivo delle tipologie di DPI che non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 475/92 e fra queste i DPI di soccorso e salvataggio destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente (intesi come usati in emergenza).
Si desume, quindi, che le attrezzature di soccorso e salvataggio individuali, destinate ad altre tipologie di intervento, sono considerate DPI, ai fini del D.Lgs. 475/92 (requisiti di prodotto).

• Allegato II
L’Allegato II riporta i requisiti essenziali di salute e sicurezza e fra questi, al punto 1.4 dello stesso, è riportata la nota informativa che deve essere preparata e rilasciata dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato comunitario. Pertanto la nota informativa è uno dei requisiti essenziali applicabili che determina la marcatura CE e deve fornire le informazioni utili alla corretta scelta ed utilizzo del DPI.

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