Lavori in ambienti sospetti di inquinamento - Classificazione delle sostanze pericolose


CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Prima di passare all’esame delle definizioni e classificazioni effettuate a livello comunitario, richiamiamo brevemente alcuni concetti basilari della
tossicologia industriale. Le sostanze chimiche possono penetrare nell’organismo umano per via inalatoria, cutanea o digestiva. Qualunque sia la via d’ingresso, esse vanno quindi incontro a processi di assorbimento, distribuzione, eventuale trasformazione metabolica a livello cellulare ed eliminazione, processi che,globalmente, vengono denominati come tossicocinetica. La Figura 1 riporta uno schema semplificato di tali processi. Gli effetti specifici poi, delle sostanze chimiche sull’organismo, la cosiddetta tossicodinamica, sono molteplici (ad esempio, epatotossici, nefrotossici, neurotossici, immunotossici, cancerogeni, mutageni, tossico-riproduttivi), complessi, e di alcuni non è ancora completamente noto il meccanismo d’azione patogenetico. La loro trattazione quindi, chiaramente, esula dallo scopo delle presenti linee guida. In linea generale, gli effetti sull’organismo possono essere distinti in acuti, quando l’effetto si manifesta immediatamente dopo l’esposizione alla sostanza tossica esterna (xenobiotico) e cronici,quando l’effetto si verifica dopo molto tempo, come nel caso degli agenti cancerogeni (Figura 5).

FIGURA 5-RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DEI PROCESSI TOSSICOCINETICI DELLE SOSTANZE CHIMICHE NELL'ORGANISMO UMANO
Ai fini della sicurezza d’uso e del mercato, le sostanze chimiche sono oggetto di trattazione di un ingente corpo normativo, elaborato a livello comunitario e integrato nella legislazione nazionale. I principi generali per la valutazione delle sostanze pericolose sono contenuti nella direttiva 67/548 e s.m.i., relativa alla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose. Tale direttiva è stata finora oggetto di otto modifiche. La modifica più significativa, la 7°, è rappresentata dalla direttiva 1992/32, recepita col D.Lgs. 52/97. Gli Allegati della direttiva 67/548, fino ad oggi, sono stati aggiornati 31 volte, mediante l’emanazione di direttive tecniche della Commissione Europea, dette Adeguamenti al Progresso Tecnico (APT), che vengono recepiti mediante decreti ministeriali e rappresentano norme tecniche. L’ultimo APT recepito nell’ordinamento nazionale è il 29°, riportato nel D.M. 28 febbraio 2006, mentre il D.M. 14 giugno 2002 recepisce il 28° APT.
Il D.Lgs. 52/97 e il D.M. 14 giugno 2002, si configurano, attualmente, come i riferimenti normativi per la valutazione del rischio chimico, a livello
nazionale. Le sostanze vengono classificate sulla base delle loro proprietà chimico-fisiche (esplosive, ossidanti, comburenti, infiammabili), tossicologiche (tossiche, nocive, corrosive, irritanti, sensibilizzanti) ed effetti specifici sull’uomo (cancerogene, mutagene, tossico-riproduttive). Le definizioni complete, con associate frasi di rischio (frasi R) e consigli di prudenza (frasi S) sono riportate in Allegato A6. I preparati pericolosi sono invece disciplinati dal D.Lgs. 65/03, che recepisce la direttiva 1999/45 e la sua modifica, direttiva 2001/60. Per le sostanze e preparati pericolosi, la normativa prevede che il produttore o l’importatore elabori la “scheda di sicurezza” (safety data sheet), contenente tutte le informazioni utili al datore di lavoro per la protezione dei lavoratori esposti. Essa deve essere fornita gratuitamente al destinatario in occasione o anteriormente alla prima fornitura come disposto dal D.M. 7 settembre 2002, che recepisce la direttiva 2001/58, riguardante le modalità dell’informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio, rettificato dal D.M. 12 dicembre 2002, e con Circolare esplicativa del Ministero della Salute del 7 gennaio 2004.















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