Sotto il profilo della responsabilità penale per violazione della normativa di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, come un vero e proprio «datore di lavoro» pubblico, essendo titolare da un lato del requisito della qualifica dirigenziale - ovvero - dello svolgimento di mansioni direttive funzionalmente equivalenti - e dall'altro del potere di gestione del settore o dell'ufficio cui è preposto.
Tale categoria infatti, non è espressamente contemplata dal Codice Civile.
I suoi compiti sono stati definiti esclusivamente dalla giurisprudenza, che è intervenuta, di volta in volta, sul riconoscimento della sua posizione, in funzione della qualifica attribuitagli contrattualmente e sulla base delle mansioni realmente svolte.
I suoi compiti sono stati definiti esclusivamente dalla giurisprudenza, che è intervenuta, di volta in volta, sul riconoscimento della sua posizione, in funzione della qualifica attribuitagli contrattualmente e sulla base delle mansioni realmente svolte.
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