
Il numero minimo dei RLS è il seguente:
a) un RLS nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre RLS nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei RLS in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
a) un RLS nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre RLS nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei RLS in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
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