Nella Formazione Antincendio precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 riguardo alla valutazione dei rischi si premette che in base al punto 1.2 dell’allegato I del DM 10 marzo 1998 , viene definito:
- “pericolo d’incendio: la proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali od attrezzature, oppure metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambienti di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- rischio d’incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell’incendio sulle persone presenti;
- valutazione dei rischi d’incendio: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro derivante dalla possibilità del verificarsi di un pericolo d’incendio”.
- “pericolo d’incendio: la proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali od attrezzature, oppure metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambienti di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- rischio d’incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell’incendio sulle persone presenti;
- valutazione dei rischi d’incendio: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro derivante dalla possibilità del verificarsi di un pericolo d’incendio”.
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