La valutazione e rischio per la salute

Per ogni i-esima sostanza pericolosa utilizzata si ricava un valore Lcanc i.
I valori Lcanc i; ottenuti per ogni sostanza sono sommati fra loro per esprimere l’esposizione totale Lcanc di quel dato operatore.
Se in base ai parametri utilizzati nella presente analisi si verifica per un lavoratore che il livello d’esposizione complessivo Lcanc (dovuto a tutte le sostanze cancerogene e mutagene utilizzate dal lavoratore stesso) è inferiore ad 1 si può affermare che gli interventi di prevenzione e protezione in atto di cui all’art. 237 del D.Lgs.
81/2008, sono sufficienti a contenere gli elementi di rischio, quindi la situazione è sotto controllo e si può affermare che non si evidenziano rischi per la salute.
Il lavoratore sarà pertanto classificato “non esposto” o in via precauzionale “potenzialmente esposto” per cause accidentali e non si applicherà pertanto quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008, agli artt. 242 - Sorveglianza
sanitaria e 243 - Iscrizione nel registro degli esposti.
Se invece in base ai parametri utilizzati nella presente analisi si verifica per un lavoratore che il livello d’esposizione complessivo Lcanc (dovuto a tutte le sostanze pericolose utilizzate dal lavoratore stesso) è superiore ad 1 si può classificare tale operatore “esposto” e di conseguenza varranno gli obblighi di cui agli artt. 237,242 e 243 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

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