Modalità operative

Il Committente, data l’esigenza di attivare un affidamento di lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, provvede a valutare preliminarmente l'esistenza di rischi derivanti dalle interferenze connesse all'esecuzione delle attività affidate all'impresa.
Nel caso di affidamento di attività a più imprese, gli adempimenti sono da intendersi riferiti a ciascuna impresa.
Ipotesi A: assenza di rischi dovuti all’interferenza
Nel caso in cui nessuna delle fasi di lavoro presenti rischi dovuti all’interferenza il DUVRI va comunque compilato come parte informativa dei rischi presenti e delle regole vigenti, in materia di sicurezza, presenti all’interno della Stazione Appaltante (sostituisce la precedente informativa ex art. 7 D. Lgs. 626/94).
Si compilano e sottoscrivono le seguenti parti:
Parte 2: (chi?);
Parte 3: (dove?, come?, rischi?);
Parte 4 Tabella 4a: (nessuna interferenza);
si elimina la Tabella 4b;
verificare la completezza della Parte 5. L’addetto alla compilazione del DUVRI dovrà aggiungere eventuali altre informazioni che ritiene opportune e necessarie ad integrazione
di quanto già descritto;
timbrare e sottoscrivere le Parti da 1 a 5 in calce a quest’ultima;
allegare alla richiesta di offerta da inviare alle ditte invitate alla gara il DUVRI comprensivo della Parte 6.
Come specificato dalla Determinazione dell’A.V.C.P. n. 3/2008 del 5 marzo 2008, nel
contratto va data evidenza che non vi sono costi per la sicurezza in quanto, le eventuali
interferenze, sono da considerarsi contatti non rischiosi. Di tale comunicazione, l'Impresa
dovrà darne formale riscontro di presa visione e accettazione compilando, timbrando e
sottoscrivendo la Parte 6 di propria competenza.
Ottenuta l’offerta si verifica la Parte 6 sottoscritta dalla ditta e si convoca una riunione in
cui il committente si accerta, tramite la sottoscrizione della Parte 7, che la ditta abbia preso visione della Parte 5 del modello in cui vengono esplicitate le norme di sicurezza e le misure di emergenza vigenti presso l’Istituto.
Procedere con la decisione di stipula del contratto allegando a questo il DUVRI completo
delle Parti da 1 a 7.

Ipotesi B: presenza di rischi dovuti all’interferenza
Nell’ipotesi in cui anche in una sola fase di lavoro siano presenti rischi interferenti non altrimenti eliminabili, il Committente, per la gestione dei rapporti contrattuali e per il coordinamento alla sicurezza, prima della sottoscrizione del contratto, deve provvedere a
compilare e sottoscrivere le seguenti parti:
Parte 2;
Parte 3;
eliminare la Tabella 4a-Parte 4;
compilare la Tabella 4b-Parte 4 comprensiva di descrizione dei costi;
verificare la completezza della Parte 5. L’addetto alla compilazione del DUVRI dovrà aggiungere eventuali altre informazioni che ritiene opportune e necessarie ad integrazione
di quanto già descritto;
timbrare e sottoscrivere le Parti da 1 a 5 in calce a quest’ultima;
allegare alla richiesta di offerta da inviare alle ditte invitate alla gara il DUVRI comprensivo della Parte 6;
ottenuta l’offerta si verifica la Parte 6 sottoscritta dalla ditta;
accertarsi che nel contratto siano specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del
lavoro;
dopo aver individuato la ditta aggiudicataria, occorre promuovere una riunione di coordinamento con la ditta ovvero con le ditte interessate dall'affidamento dei lavori,qualora tra loro interferenti, al fine di analizzare e, se del caso, modificare/integrare il documento di valutazione dei rischi da interferenze, redigendo al termine della riunioneapposito verbale: 
Parte 7 richiedere espressa autorizzazione all’Ufficio Tecnico nel caso in cui i lavori modifichino,anche temporaneamente o parzialmente, elementi strutturali o impiantistici (es: apertura di porte/finestre, ecc., rimozione/sostituzione rete idrica, di riscaldamento, impianto elettrico, ecc.) ovvero la destinazione d'uso dei locali (es: trasformazione aula in laboratorio, archivio in studio, ecc.);
informare il Servizio di prevenzione protezione, anche al fine di definire ulteriori e particolari misure di prevenzione e protezione, nel caso in cui le attività modifichino, anche parzialmente, il Piano di emergenza e di evacuazione ovvero introducano nell'ambiente di lavoro rischi di particolare intensità.
In ogni caso, prima della sottoscrizione del contratto, il Committente verifica i requisiti tecnico professionali della ditta aggiudicataria, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio,Industria e Artigianato, richiedendo all'impresa aggiudicataria la presentazione del certificato di iscrizione ovvero, in subordine, idonea autocertificazione.
Il Committente, in sede di esecuzione delle attività, provvede a:
a) coordinarsi, prima dell'inizio delle attività, con il Responsabile della Struttura, se diverso dal Committente, per predisporre le misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi specifici presenti nelle aree interessate dalle attività oggetto del contratto, ivi comprese la delimitazione di aree, la sospensione delle attività, ecc.;
b) predisporre quanto previsto nel DUVRI, per quanto di competenza e in accordo con la ditta aggiudicataria.
Il Committente si riserva il diritto di prendere le opportune iniziative nei confronti della ditta aggiudicataria o di quei lavoratori che non operino nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e di quanto indicato nel DUVRI. 
Il Committente vigila sul rispetto di quanto previsto nel DUVRI e ha l'autorità di fermare immediatamente qualsiasi attività inerente il contratto, qualora rilevi inadempienze da parte della ditta aggiudicataria ovvero in caso di pericolo grave ed immediato. Gli uffici preposti dell’Amministrazione centrale e le segreterie delle strutture periferiche, ognuna per le attività di propria competenza, vigilano sulla correttezza degli atti e sulla completezza della documentazione.
Ipotesi C: caso in cui non deve essere redatto il DUVRI
Nel caso di :
1) appalti di servizi di natura intellettuale;
2) mere forniture di materiali o attrezzature;
3) lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla
presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico.
Il Committente non deve produrre il Documento in oggetto, rimangono comunque di sua competenza gli obblighi connessi alla verifica della idoneità tecnico professionale della ditta e quelli connessi alla fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la ditta è destinata ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26 comma 1 D. Lgs. 81/08). Il committente deve inoltre promuovere la cooperazione ed il coordinamento al fine di prevenire il rischio incidenti derivanti dalle interferenze dei lavori (art. 26 comma 2 D. Lgs. 81/08).
In questo caso specifico si ritiene sia buona regola, al momento della firma del contratto, consegnare alla ditta-lavoratore autonomo la Parte 5 del documento completa delle eventuali modifiche ed integrazioni apportate al fine di informare su norme di sicurezza e misure di emergenza, la Parte 6 in cui il committente verifica l’idoneità tecnico professionale della dittalavoratore autonomo, ed infine si sottoscrive la Parte 7 in cui si attesta l’avvenuto reciprocoscambio di informazioni in materia di sicurezza.

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