Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art.7) quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell’azienda).
I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio in funzione dei codici ATECO:
basso (durata minima di 16 ore);
medio (32 ore);
alto (48 ore).
REQUISITI DEI DOCENTI
Devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
E’ consentita esclusivamente per i corsi di aggiornamento e per i moduli 1 (Normativo) e 2 (Gestionale) sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'allegato 1.
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA’
In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
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