Si
possono effettuare corsi di formazione per i lavoratori addetti al
primo soccorso in modalità e-learning (quindi a distanza) ?
(Quesito del 1 ottobre 2012)
Premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono, in ordine al quesito proposto, le seguenti osservazioni.
Anzitutto, si evidenzia che, in materia di primo soccorso, il comma 2 dell’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che la disciplina relativa ai “requisiti del personale addetto e la sua formazione” sia individuata nelle previsioni del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. Tale provvedimento, in particolare, dispone, all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, quanto segue:
“2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.
4. Per le aziende o unità' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.”
Alla luce delle considerazioni su espresse, pertanto, si ritiene che la formazione degli addetti al primo soccorso possa essere effettuata solo in parte in modalità e-learning atteso che, constando la stessa di una parte pratica, non potrà prescindersi da lezioni in aula effettuate mediante un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.
(Quesito del 1 ottobre 2012)
Premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono, in ordine al quesito proposto, le seguenti osservazioni.
Anzitutto, si evidenzia che, in materia di primo soccorso, il comma 2 dell’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che la disciplina relativa ai “requisiti del personale addetto e la sua formazione” sia individuata nelle previsioni del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. Tale provvedimento, in particolare, dispone, all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, quanto segue:
“2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.
4. Per le aziende o unità' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.”
Alla luce delle considerazioni su espresse, pertanto, si ritiene che la formazione degli addetti al primo soccorso possa essere effettuata solo in parte in modalità e-learning atteso che, constando la stessa di una parte pratica, non potrà prescindersi da lezioni in aula effettuate mediante un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.
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