Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze o individuando un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
b) DVR standardizzato
1) Sara’ valido come decreto precedente è adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2) Successivamente Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico .
c) Semplificazione di adempimenti nei cantieri
individuati modelli semplificati per la redazione del :
• piano operativo di sicurezza
• piano di sicurezza e coordinamento
• fascicolo dell’opera
saranno individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b)”.
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