Decreto Interministeriale 30 novembre 2012

Ferma restando l'integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81 2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81 2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.

Decreto Interministeriale 30 novembre 2012

Procedure standardizzate Decreto Interministeriale 30 novembre 2012

articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81 2008

 


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