Ferma restando l'integrale applicazione
dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli
17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81 2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81 2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
Commenti