Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nota 27 giugno 2013, n. 11649
Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. C), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011.
In riscontro alla nota su richiamata, inerente l’applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. C), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011 ed in particolare l’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambiente sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, si rappresenta quanto segue.
L’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo. In particolare il comma 1, lett. C), del citato articolo prevede, quale requisito obbligatorio, la "presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto impiegato su quello specifico lavoro che esegue le attività di cui all’art. 1, comma 2, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda. Qualora l’appaltatore si avvalga di professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capo I, D.lgs. n. 276/2003.
In merito al ricorso al subappalto, si fa presente che l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011 prevede che "in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate".
La certificazione dei contratti di lavoro, prevista dal D.P.R. n. 177/2011, assume una valenza obbligatoria e non più facoltativa (art. 75, D.lgs. n. 276/2003) in quanto si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l’utilizzo di personale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, il regolamento "si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo" (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011).
Inoltre, come previsto dall’art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 177/2011, le disposizioni di cui agli art. 2, comma 2 (subappalto), e 3, comma 1 e 2 (coordinamento), sono vigenti unicamente "in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo". Pertanto la restante parte del D.p.r. n. 177/2011 è applicabile anche a chi svolge i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento senza ricorso ad appaltatori o a lavoratori autonomi esterni.
In caso di appalto o subappalto di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, così come definiti rispettivamente, dagli artt. 66 e 121 e dall’allegato IV, punto 3, del D.lgs. n. 81/2008, il committente è obbligato ad applicare l’art. 26 del citato decreto ed anche il D.p.r. 177/2011. La verifica dell’idoneità tecnico professionale consta nell’acquisizione non solo del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (art. 26, comma 1, lett. A) D.Lgs. n. 81/2008), ma anche di questo previsto dall’art. 2 del dpr n. 177/2011. Pertanto, per quanto interessa il caso di specie, in merito ai provvedimenti sanzionatori da adottare qualora un datore di lavoro non ottemperi alle prescrizioni in materia di certificazione dei contratti contenute nel D.P.R. 177/2011, è applicabile, nei confronti del committente, la sanzione concernente la non corretta verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi prevista dall’art. 26, comma 1, lett. A) e sanzionata dall’art. 55, comma 5, lett. B), D.lgs. n. 81/2008).
Nota 27 giugno 2013, n. 11649
Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. C), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011.
In riscontro alla nota su richiamata, inerente l’applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. C), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011 ed in particolare l’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambiente sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, si rappresenta quanto segue.
L’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo. In particolare il comma 1, lett. C), del citato articolo prevede, quale requisito obbligatorio, la "presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto impiegato su quello specifico lavoro che esegue le attività di cui all’art. 1, comma 2, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda. Qualora l’appaltatore si avvalga di professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capo I, D.lgs. n. 276/2003.
In merito al ricorso al subappalto, si fa presente che l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011 prevede che "in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate".
La certificazione dei contratti di lavoro, prevista dal D.P.R. n. 177/2011, assume una valenza obbligatoria e non più facoltativa (art. 75, D.lgs. n. 276/2003) in quanto si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l’utilizzo di personale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, il regolamento "si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo" (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011).
Inoltre, come previsto dall’art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 177/2011, le disposizioni di cui agli art. 2, comma 2 (subappalto), e 3, comma 1 e 2 (coordinamento), sono vigenti unicamente "in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo". Pertanto la restante parte del D.p.r. n. 177/2011 è applicabile anche a chi svolge i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento senza ricorso ad appaltatori o a lavoratori autonomi esterni.
In caso di appalto o subappalto di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, così come definiti rispettivamente, dagli artt. 66 e 121 e dall’allegato IV, punto 3, del D.lgs. n. 81/2008, il committente è obbligato ad applicare l’art. 26 del citato decreto ed anche il D.p.r. 177/2011. La verifica dell’idoneità tecnico professionale consta nell’acquisizione non solo del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (art. 26, comma 1, lett. A) D.Lgs. n. 81/2008), ma anche di questo previsto dall’art. 2 del dpr n. 177/2011. Pertanto, per quanto interessa il caso di specie, in merito ai provvedimenti sanzionatori da adottare qualora un datore di lavoro non ottemperi alle prescrizioni in materia di certificazione dei contratti contenute nel D.P.R. 177/2011, è applicabile, nei confronti del committente, la sanzione concernente la non corretta verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi prevista dall’art. 26, comma 1, lett. A) e sanzionata dall’art. 55, comma 5, lett. B), D.lgs. n. 81/2008).
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