Ai fini della prevenzione incendi,
allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza
relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni
contro i rischi di incendio, le attivita' sono realizzate e
gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Decreto ministeriale 16 luglio 2014
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Decreto ministeriale 16 luglio 2014
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