Pubblicato il decreto interministeriale 9 settembre 2014
Con decreto interministeriale, ex articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo.
Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2014.
Con decreto interministeriale, ex articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo.
Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2014.
Modelli semplificati pos psc pss fascicolo dell'opera
DECRETA
Articolo 1
1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del dlgs. n. 81 del 2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici possono predisporre il POS utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato I al presente decreto.
Articolo 2
1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il PSC utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato II al presente decreto.
Articolo 3
1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al dlgs. n. 163 del 2006, l'appaltatore o il concessionario possono predisporre il PSS utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato III al presente decreto.
Articolo 4
1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del dlgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il fascicolo dell'opera utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato IV al presente decreto.
Articolo 5
1. Entro 24 mesi dal!' entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, provvede al monitoraggio della applicazione dei modelli di cui al presente decreto rielaborandone eventualmente i contenuti.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 1
1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del dlgs. n. 81 del 2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici possono predisporre il POS utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato I al presente decreto.
Articolo 2
1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il PSC utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato II al presente decreto.
Articolo 3
1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al dlgs. n. 163 del 2006, l'appaltatore o il concessionario possono predisporre il PSS utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato III al presente decreto.
Articolo 4
1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del dlgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il fascicolo dell'opera utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato IV al presente decreto.
Articolo 5
1. Entro 24 mesi dal!' entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, provvede al monitoraggio della applicazione dei modelli di cui al presente decreto rielaborandone eventualmente i contenuti.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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