comunicazione informazioni, di cui all’allegato 3B
Il medico competente ha
l’obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza
sanitaria (art. 40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all.3B). Le
informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono
essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo
trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Trasmissione dei dati
I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).
Trasmissione dei dati
I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).
L’Istituto ha predisposto un applicativo web, in base all’intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 (atto n.153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall’allegato II (all.3 B del d.lgs 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.
Commenti