Telelavoro domiciliare e sicurezza lavoro
L’INPS, con la Circolare n. 52/2015, ha fornito le istruzioni operative
per consentire l’adozione e/o il consolidamento dei percorsi di
telelavoro domiciliare e satellitare. In particolare, per l’attivazione
del telelavoro domiciliare e satellitare è necessaria la redazione – da
parte dei Direttori Regionali e Centrali – del Piano di Sviluppo del Telelavoro (PST)
che dovrà contenere: l’indicazione delle aree geografiche di intervento
e/o le aree dirigenziali interessate; le attività telelavorabili; le
postazioni attivabili per ciascuna struttura afferente il territorio
regionale e/o Area Dirigenziale (nel limite massimo del 5% del personale
assegnato a ciascuna di esse); le tipologie professionali; il numero
previsto di unità lavorative effettivamente coinvolte comunque distinte
per sede e/o area e gli obiettivi di miglioramento attesi.
Il PST può avere un arco temporale compreso tra i 12 e i 36 mesi in caso di telelavoro domiciliare e compreso tra i 12 e i 24 mesi nel caso di telelavoro satellitare.
L’Accordo – Il 15 ottobre 2014 è stato sottoscritto l’Accordo Nazionale di telelavoro domiciliare e progetto sperimentale di telelavoro satellitare (in breve “Accordo”). Tale Accordo si costituisce di due specifiche sezioni: telelavoro domiciliare e telelavoro satellitare.
Il PST può avere un arco temporale compreso tra i 12 e i 36 mesi in caso di telelavoro domiciliare e compreso tra i 12 e i 24 mesi nel caso di telelavoro satellitare.
L’Accordo – Il 15 ottobre 2014 è stato sottoscritto l’Accordo Nazionale di telelavoro domiciliare e progetto sperimentale di telelavoro satellitare (in breve “Accordo”). Tale Accordo si costituisce di due specifiche sezioni: telelavoro domiciliare e telelavoro satellitare.
I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro sulle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali e sono tenuti ad applicare correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio.
Il datore di lavoro potrà svolgere tale accesso anche avvalendosi delle figure previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Responsabile e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, preposti) e gli accessi saranno effettuati previa richiesta indirizzata al telelavoratore. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni ai propri locali.
Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
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