agenti cancerogeni e mutageni

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni 
 
agenti cancerogeni e mutageniIn riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008, Titolo IX, Capo II, riguardante le attività lavorative nelle quali i lavoratori possono essere esposti ad agenti cancerogeni e mutageni si dispone che:
Tutte le lavorazioni con prodotti recanti la dicitura: "R45: può provocare il cancro", "R49: può provocare il cancro per inalazione"  oppure R46: mutageno, devono essere evitate, sostituendo detti prodotti con altri meno nocivi per la salute.
Art. 223 Valutazione del rischio
Il datore di lavoro, in caso di utilizzo di agenti cancerogeni, è tenuto ad effettuare una valutazione del rischio dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti e ad integrare così il documento previsto ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81 del 2008.
La valutazione dovrà tenere in considerazione:
  1. le caratteristiche delle lavorazioni che comportano utilizzo/manipolazione/stoccaggio di agenti cancerogeni (durata dell’esposizione, frequenza, quantità, concentrazione, caratteristiche dell’agente, ecc.)
  2. il numero dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni;
  3. il grado di esposizione confrontato con i limiti introdotti nell’allegato XXXVIII al D.Lgs 81 del 2008 o, laddove non presenti con quelli previsti dal TLW-TWA;
La valutazione dovrà essere aggiornata in caso di modifiche del processo produttivo e comunque ogni 3 anni.
Art. 235 Sostituzione e Riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al piu' basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato XLIII.

Questo opuscolo vuol essere uno strumento di ausilio nell’utilizzo e nella gestione degli agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro.

Pubblicazione realizzata da INAIL 2015

Pubblicazione realizzata da INAIL
 

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