L’ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, potrà assumere l’incarico i docente
nei corsi di formazione a condizione che documenti il possesso dei
criteri di cui al decreto 6 marzo 2013, per ciascuna tematica per la
quale voglia svolgere attività di docenza. E’ quanto risponde il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 2 del
25 giugno 2015, all’istanza presentata dall’Ordine degli Ingegneri.
L’ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, potrà assumere l’incarico i docente
nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori,
dirigenti, preposti, a condizione che documenti il possesso dei criteri
di cui al decreto 6 marzo 2013, per ciascuna tematica per la quale
voglia svolgere attività di docenza.
E’ quanto risponde il Ministero del Lavoro al Consiglio Nazionale degli ingegneri con interpello n. 2/2015.
Nell’istanza
avanzata si è richiesto appunto, il parere in merito alla
identificazione dei requisiti che devono essere posseduti dai docenti
nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La
risposta è da ricercare nel decreto interministeriale 6 marzo 2013 in
vigore dal 18 marzo 2014 che individua i requisiti richiesti e la cui
dimostrazione è a carico del docente.
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Interpello criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
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