Aggiornamento Formativo Antincendio
Nel caso di una possibile contestazione alle prescrizioni impartite dal competente Comando dei VV.FF., quale è l’iter burocratico da seguire?
E' possibile contestare le disposizioni tecniche del Comando VVF seguendo l'iter previsto dalla normativa, cioè presentando ricorso al giudice amministrativo competente (TAR), ma è possibile (e caldamente suggeribile) di tentare prima la via della correzione in autotutela verso l’Autorità gerarchicamente superiore, (Comando Provinciale dei VVFF).
In sostanza, gli argomenti utilizzabili di fronte al Tar vengono esplicitati in una RR indirizzata al Comando superiore, evidenziando che in caso di mancata correzione si ricorrerà al TAR. E’ possibile che l’Autorità superiore provveda correggendo la disposizione (procedura di autotutela, appunto).
Mi giunge notizia, di una circolare della Direz. Centrale Formazione VVF (vedi vs news 18.07) nel quale si afferma l'obbligato di ggiornamento periodico per la formaz. addetti antincendio. La stessa circolare prevede tempi e contenuti dell'aggiornamento.
Io ero rimasto al fatto che l'articolo 37 del Dlgs 81/08 al paragrafo 9, rinvia i contenuti della formazione degli addetti all'emergenza (incluso l'antincendio) ad un DM (rif comma 3 dell'art. 46) che non mi risulta ancora uscito.
Pertanto, come da par.9, per me continuano a valere le norme preesistenti (DM 388/03 e DM 10.03.98) In questi decreti niente si dice riguardo all'aggiornamento antincendio. E fino ad ora io, come credo tutti, mi sono attenuto a questa regola.
Mi sembra strano che il Dip. dei VVF stabilisca per conto suo una regola, come se fosse obbligatoria. In conclusione, mi chiedo se le imprese siano tenute, ad oggi, all'obbligo dell'agg.to anticendio per i propri addetti.
La circolare indica la durata e gli argomenti dei corsi di aggiornamento sulla base del rischio valutato ai sensi del D.M. 10.3.98.
Non fornisce indicazioni in merito ai tempi che devono intercorrere tra i corsi di aggiornamento.
Questa valutazione, posto che il D. Lgs. 81/2008 prevede comunque che la formazione dei lavoratori sia periodicamente aggiornata, fino a diversa indicazione da parte degli Enti competenti, rimane in carico al datore di lavoro sulla base dei risultati della valutazione del rischio di incendio
E' possibile contestare le disposizioni tecniche del Comando VVF seguendo l'iter previsto dalla normativa, cioè presentando ricorso al giudice amministrativo competente (TAR), ma è possibile (e caldamente suggeribile) di tentare prima la via della correzione in autotutela verso l’Autorità gerarchicamente superiore, (Comando Provinciale dei VVFF).
In sostanza, gli argomenti utilizzabili di fronte al Tar vengono esplicitati in una RR indirizzata al Comando superiore, evidenziando che in caso di mancata correzione si ricorrerà al TAR. E’ possibile che l’Autorità superiore provveda correggendo la disposizione (procedura di autotutela, appunto).
Mi giunge notizia, di una circolare della Direz. Centrale Formazione VVF (vedi vs news 18.07) nel quale si afferma l'obbligato di ggiornamento periodico per la formaz. addetti antincendio. La stessa circolare prevede tempi e contenuti dell'aggiornamento.
Io ero rimasto al fatto che l'articolo 37 del Dlgs 81/08 al paragrafo 9, rinvia i contenuti della formazione degli addetti all'emergenza (incluso l'antincendio) ad un DM (rif comma 3 dell'art. 46) che non mi risulta ancora uscito.
Pertanto, come da par.9, per me continuano a valere le norme preesistenti (DM 388/03 e DM 10.03.98) In questi decreti niente si dice riguardo all'aggiornamento antincendio. E fino ad ora io, come credo tutti, mi sono attenuto a questa regola.
Mi sembra strano che il Dip. dei VVF stabilisca per conto suo una regola, come se fosse obbligatoria. In conclusione, mi chiedo se le imprese siano tenute, ad oggi, all'obbligo dell'agg.to anticendio per i propri addetti.
La circolare indica la durata e gli argomenti dei corsi di aggiornamento sulla base del rischio valutato ai sensi del D.M. 10.3.98.
Non fornisce indicazioni in merito ai tempi che devono intercorrere tra i corsi di aggiornamento.
Questa valutazione, posto che il D. Lgs. 81/2008 prevede comunque che la formazione dei lavoratori sia periodicamente aggiornata, fino a diversa indicazione da parte degli Enti competenti, rimane in carico al datore di lavoro sulla base dei risultati della valutazione del rischio di incendio

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