Aggiornamento lavoratori, dirigenti e preposti

Aggiornamento lavoratori, dirigenti e preposti
Vorrei un chiarimento in merito alle disposizioni riguardanti l’aggiornamento della formazione per lavoratori, dirigenti e preposti previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Quali sono gli argomenti da trattare per l’aggiornamento di tali figure?

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio basso, medio e alto. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.lgs.81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. L’obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo di attività che siano distribuite nell’arco temporale di riferimento (il quinquennio).

Commenti