autonomo carrello elevatore

autonomo carrello elevatore
Un autonomo utilizza un carrello elevatore con cestello per le sue lavorazioni di edilizia, deve seguire una formazione specifica per l’uso dell’attrezzatura di elevazione?

Premesso che in capo al lavoratore autonomo vi sono gli obblighi di cui all’articolo 21 e 94 del D.lgs. 81/08 e smi, in attuazione all’articolo 73, comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, con l’Accordo del 22/02/2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha previsto l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.lgs. 81/08 e smi. Tra queste attrezzature vi sono anche le piattaforme mobili elevabili ed i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. Inoltre, si porta a conoscenza che il punto 3.1.4 dell’Allegato VI “Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro” del D.lgs. 81/08 e smi prescrive al comma 1 che il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. Tuttavia il citato punto prevede l’utilizzo “a titolo eccezionale” di attrezzature utilizzate per il sollevamento di persone non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Inoltre qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza e i lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro oltre all’assicurazione della loro evacuazione in caso di pericolo. Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare del 10 febbraio 2011, ha reso note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sul concetto di “eccezionalità” di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al D.lgs. 81/08 e smi e con il documento 18/04/2012 della stessa Commissione consultiva sono state indicate le “Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine”.

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