In data 12.03.2012, sulla gazzetta ufficiale n. 60, è stato pubblicato l’Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR).
Nel suddetto Accordo però non si fa riferimento alla formazione rispetto all’utilizzo dei carroponte, mentre nel D.lgs. 81/08 la formazione per gli utilizzatori risulta obbligatoria. A questo proposito, sapreste indicarci a quale delle due normative fare riferimento in merito?
Nel suddetto Accordo però non si fa riferimento alla formazione rispetto all’utilizzo dei carroponte, mentre nel D.lgs. 81/08 la formazione per gli utilizzatori risulta obbligatoria. A questo proposito, sapreste indicarci a quale delle due normative fare riferimento in merito?
L’informazione e la formazione è obbligatoria per tutte le attrezzature di lavoro (art. 73, commi 1 e 2), quindi anche per il carroponte che, come le altre attrezzature di cui all’articolo 71, comma 7, richiede anche una specifica informazione, formazione e addestramento (art. 73 comma 4). Il nuovo accordo regolamenta la previsione contenuta nell’art. 73, comma 5, e riguarda l’abilitazione all’uso delle attrezzature ivi previste, e ovviamente non esclude gli obblighi di informazione, formazione e addestramento sopra riportati.

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