Quali sono i compiti del responsabile del progetto formativo dei corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?
La figura del responsabile del progetto formativo dei corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stata prima introdotta con l’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (formazione ASPP e RSPP) e, recentemente, confermata dagli Accordi n. 221 e n. 223 del 21/01/2011 (formazione lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione). Tuttavia, le disposizioni normative, che prevedono tale figura, non forniscono espressamente una definizione della stessa. Si ritiene, pertanto, che i compiti e i doveri del responsabile del progetto formativo siano legati agli adempimenti che i citati provvedimenti pongono a carico del soggetto organizzatore dei corsi di formazione (collaborazione nell’ambito della redazione del progetto formativo e delle metodologie didattiche, tenuta registro presenze, controllo regolarità erogazione del corso…).
La normativa non prevede direttamente sanzioni a carico del responsabile del progetto formativo, che risponde del proprio operato direttamente al soggetto organizzatore dei corsi dal quale ha ricevuto l’incarico.
La figura del responsabile del progetto formativo dei corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stata prima introdotta con l’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (formazione ASPP e RSPP) e, recentemente, confermata dagli Accordi n. 221 e n. 223 del 21/01/2011 (formazione lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione). Tuttavia, le disposizioni normative, che prevedono tale figura, non forniscono espressamente una definizione della stessa. Si ritiene, pertanto, che i compiti e i doveri del responsabile del progetto formativo siano legati agli adempimenti che i citati provvedimenti pongono a carico del soggetto organizzatore dei corsi di formazione (collaborazione nell’ambito della redazione del progetto formativo e delle metodologie didattiche, tenuta registro presenze, controllo regolarità erogazione del corso…).
La normativa non prevede direttamente sanzioni a carico del responsabile del progetto formativo, che risponde del proprio operato direttamente al soggetto organizzatore dei corsi dal quale ha ricevuto l’incarico.

Commenti