Il cosiddetto “Decreto del fare” prevede che venga riconosciuta la formazione delle diverse figure quando i contenuti si sovrappongono. Al momento, come si certifica il riconoscimento dei crediti formativi?
Il comma 14-bis dell’art. 37 del D.lgs. 81/08, inserito dall’art. 32 del Decreto-Legge 69/13, convertito con modificazioni dalla Legge 98/13, prevede che in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione devono essere individuati tramite Accordo della Conferenza Stato-Regioni. Per le modalità del riconoscimento di questi crediti occorre pertanto aspettare uno specifico Accordo della Conferenza Stato-Regioni di prossima emanazione.

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