DURC cantiere edile
Un'impresa che opera in un cantiere edile, per poter lavorarci dentro (rif. All. XVII, c. 1, l. c) del D.Lgs. 81/2008), dev'essere sempre in possesso della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) valida (quindi entro i 90 gg. della sua validità), o è sufficiente che fornisca un D.U.R.C. valido durante il primo momento di stipula del contratto e poi può essere "scoperta" per un periodo di 2-3 settimane avendo in mano un documento attestante il fatto che l'impresa ha fatto richiesta per avere il D.U.R.C. nuovo e attende la relativa ricezione di tale documento, per poter intanto lavorare nel cantiere?
Il DURC deve essere esibito in fase di avviamento dell’appalto, la sua manutenzione dovrebbe essere esplicitata nel contratto d’appalto stesso, ma non è condizione sine qua non per il prosieguo dell’attività.
Ferma restando l’utilità di inserire nel contratto le clausole relative, (con il che l’Appaltante è tutelato e il DURC diventa un mero adempimento burocratico) l’eventuale “scopertura” successiva di validità del DURC non è considerata violazione della norma, ma comporta una potenziale responsabilità ai fini del contratto di lavoro e della copertura INAIL del Committente e dell’Appaltante nel caso vi siano irregolarità.

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