DUVRI Decreto del Fare

DUVRI
Le novità apportate dal “Decreto del Fare”
Il cosiddetto “Decreto del Fare”, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), modifica l’art. 26 introducendo ai commi 3 e 3 bis le seguenti innovazioni:
1. Previsione dell’incaricato (comma 3):
in alternativa al DUVRI, il DLC potrà individuarlo, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico; la Norma ha l’obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso l’individuazione di una figura in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da interferenze, nell’azione di cooperazione e coordinamento.
2. Esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra (comma 3 bis):
relativamente all’affidamento di servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
In caso di attività a basso rischio infortunistico il DUVRI potrà essere sostituito dall’individuazione dell’incaricato; in tali contesti, questi potrà quindi sovrintendere anche ad attività di rilevante importanza, in termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno.

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