Formatore dei carrellisti
Con l'entrata in vigore dell'accordo stato-regioni "su utilizzo attrezzature" viene richiesta nella seconda parte del punto 2, che il formatore abbia esperineza professionale PRATICA, almeno triennale, ecc. Si intende che uno abbia guidato e sappia condurre il carrello elevatore??? Io ho da sempre tenuto corsi per carrellisti, da quando è uscita ancora la 626.....possiedo i requisiti per quanto riguarda la formazione sia nel settore della prevenzione che della sicurezza e salute, so come va condotto in sicurezza il carrello e cerco di trasmetterlo nel migliore dei modi ai partecipanti, ma sinceramente sono anni che non guido il carrello elevatore. Devo dire che sono stato anche collaudatore di rotabili ferroviari (ex ferroviere dell'Ufficio Collaudi di VR, come Capotecnico direttivo)....ma sono passati ormai diversi anni.....Questa esperienza potrebbe tornarmi utile per ottemperare al requisito della parte pratica ???
L'Accordo in Conferenza Stati/Regioni sull'art. 73 recita: "Individuazione e requisiti dei docenti
2.1. Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi ...".
Esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, costituisce un requisito cogente che presuppone l'effettiva capacità di condurre utilmente e in sicurezza i carrelli elevatori. Se poi è "datata" poco male, a condizione che la capacità di "buona guida" sia ancora attuale e sia applicabile ai carrelli di attuale produzione sul mercato.
L'esperienza è documentata? E' triennale? Sicuro di poter insegnare qualcosa di utile ed attuale agli allievi e di non rischiare di insegnare ai gatti ad arrampicare sugli alberi?
Se la risposta a queste domande è sì, vada pure ad insegnare.
L'Accordo in Conferenza Stati/Regioni sull'art. 73 recita: "Individuazione e requisiti dei docenti
2.1. Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi ...".
Esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, costituisce un requisito cogente che presuppone l'effettiva capacità di condurre utilmente e in sicurezza i carrelli elevatori. Se poi è "datata" poco male, a condizione che la capacità di "buona guida" sia ancora attuale e sia applicabile ai carrelli di attuale produzione sul mercato.
L'esperienza è documentata? E' triennale? Sicuro di poter insegnare qualcosa di utile ed attuale agli allievi e di non rischiare di insegnare ai gatti ad arrampicare sugli alberi?
Se la risposta a queste domande è sì, vada pure ad insegnare.

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