Gli obblighi del lavoratore
Con l’introduzione di obblighi specifici a carico del lavoratore – ora sanciti
dall’art.
20 del d.lgs. n. 81/2008 – in sostanza, il legislatore ha voluto difendere tale
soggetto
dalla sua stessa imprudenza ovvero impedire che la temerarietà di alcuni
(lavoratori)
possa mettere in pericolo l’incolumità degli altri o dei terzi estranei
all’attività
lavorativa ovvero dello stesso datore di lavoro.
Si tratta di obblighi “autonomi” e non mediati dal datore di lavoro,
autonomamente
sanzionati dalla legge, in caso di violazione.
Essi hanno anche una immediata rilevanza nell’ambito del contratto di lavoro.
Il lavoratore, in quanto parte del contratto di lavoro, ha il dovere di
adempiere
anche agli obblighi in materia di sicurezza. La sua prestazione non deve essere
solo
professionalmente adeguata – sul piano del risultato finale – ma anche svolta
nel
rispetto degli obblighi impostigli dalla normativa di sicurezza e dalle stesse
disposizioni approntate in materia, dal datore di lavoro e/o dai suoi più
stretti
collaboratori.
Ciò, secondo alcuni, in esecuzione dell’obbligazione principale di esplicazione
della
prestazione di lavoro. Ciò, secondo altri, in esecuzione di obbligazioni
accessorie
e in ossequio al principio dell’integrazione del contratto prevista dall’art.
1374 c.c., in forza del quale, il contratto obbliga le parti anche a tutte le
conseguenze che ne
derivano secondo la legge. Ciò, secondo altri ancora, in forza del generale
canone
di correttezza sancito dall’art. 1175 c.c. 35, in forza del quale, il datore di
lavoro può
esigere la collaborazione del lavoratore al suo obbligo di tutelare la salute e
sicurezza dei suoi dipendenti.
Con la stipula del contratto di lavoro, il lavoratore, dunque, assume obblighi
di
sicurezza in primo luogo nei confronti del datore di lavoro: osservare le
disposizioni e le istruzioni da quest’ultimo impartitegli; utilizzare i
dispositivi di
protezione individuale messi a sua disposizione, ecc. La violazione da parte sua
degli obblighi impostigli dalla normativa di sicurezza potrà determinare, nelle
realtà
produttive più ridotte, persino danni alla integrità fisica dello stesso datore
di
lavoro; in quelle più complesse e articolate, inciderà, comunque, nella sua
sfera
giuridica, esponendolo a responsabilità particolarmente gravose: pur se non
danneggiato direttamente, infatti, il datore di lavoro potrebbe subire
ripercussioni
indirette da quella condotta inadempiente in quanto lesiva dell’integrità
psico-fisica
di altri lavoratori e/o di terzi presenti sul luogo di lavoro.
Assume, altresì, obblighi di sicurezza nei confronti degli stessi colleghi di
lavoro.
Il sol fatto di operare nell’ambito della stessa organizzazione produttiva
determina,
infatti, per i lavoratori, la nascita di reciproci obblighi di protezione
dell’integrità
psico-fisica; determina, altresì, il reciproco affidamento che, nello
svolgimento della
propria attività ciascuno operi in sicurezza al fine di preservare la salute e
l’integrità
dell’altro. Assume, infine, obblighi di sicurezza nei confronti della altre
persone presenti sul luogo di lavoro.
Tratto
da L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di
sicurezza sul lavoro di Mariantonietta Martinelli I WORKING PAPERS DI
OLYMPUS – 37/2014
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