La mancanza del DUVRI rende nullo il contratto

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La mancanza del DUVRI rende nullo il contratto
Peraltro si osserva che il DUVRI non può prescindere, da parte della Stazione appaltante, dalla conoscenza della “tecnologia” della ditta che dovrà eseguire il lavoro, il servizio o la fornitura. Non avrebbe molto senso quindi predisporre un DUVRI “definitivo”, trattandosi di rischi da interferenza, finché non si conosce l'azienda che opererà e suoi rischi effettivi. Pertanto la procedura corretta deve prevedere la trasmissione di una “informativa” allegata alla richiesta di offerta, dove è evidenziata la natura del contratto e la “fotografia” del luogo di lavoro ai fini della possibile insorgenza di rischi da interferenza e poi, al momento della definizione del contratto, la redazione, sulla base anche delle indicazioni della ditta, del DUVRI da allegare al contratto.

I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106, sono i seguenti:
1. appalti di servizi di natura intellettuale;
2. mere forniture di materiali o attrezzature;
3. lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino
rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla
presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico

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