La sorveglianza sanitaria, lavoratori addetti ai videoterminali

La sorveglianza sanitaria, lavoratori addetti ai videoterminali
La sorveglianza sanitaria, nell’ambito delle numerose e delicate funzioni svolte dal medico competente, rappresenta uno strumento indispensabile per favorire una prevenzione collettiva valida ed efficace.

La sorveglianza sanitaria è un’attività di prevenzione che si basa sul controllo medico, composta di visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori, con lo scopo di proteggere la loro salute ed evitare l’insorgenza delle malattie professionali o da lavoro. In realtà, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, vanno considerati anche altri compiti del medico competente, precedenti, coevi e successivi alle visite mediche, tutti finalizzati alla realizzazione della prevenzione.
In maniera molto sintetica si possono considerare, nell’ambito dei compiti del medico competente, tre parti:
• una parte istruttoria
• una parte operativa
• una parte organizzativa.

La parte istruttoria comprende la raccolta delle informazioni, la valutazione delle stesse informazioni e la programmazione dell’intervento sanitario. Essa prevede, pertanto:
• raccolta dei dati aziendali di interesse sanitario (dati generali e tecnici dell’azienda; storia sanitaria aziendale; vari allegati come l’organigramma della risorsa umana, il censimento di macchine utilizzate, i dati sulle sostanze adoperate, la valutazione sui presidi igienico - ambientali e sanitari, i questionari sulla movimentazione manuale dei carichi e sugli addetti ai videoterminali, i monitoraggi ambientali e le eventuali ispezioni degli organi di vigilanza, il registro degli infortuni e delle malattie professionali);
• prima visita degli ambienti di lavoro, accompagnata dal giudizio del medico stesso sui fattori di rischi presenti;
• programma della sorveglianza sanitaria aziendale ;
• aggiornamenti necessari dei dati aziendali di interesse sanitario;
• successivi sopralluoghi;
• aggiornamenti del programma di sorveglianza sanitaria.

Per la raccolta dei dati di interesse sanitario proponiamo un modello di scheda la cui compilazione presuppone la partecipazione di tutti gli operatori attivi previsti dalla normativa vigente. Per tali motivi il medico competente illustra, preliminarmente alla consegna della scheda, le finalità dell’iniziativa e l’obbligo di fornire i dati richiesti. Successivamente alla compilazione del predetto documento, si passa alla visita degli ambienti di lavoro (sopralluogo) che il medico deve compiere, in base alla normativa, con frequenza che dipenderà sia dalla grandezza dell’azienda che dai rischi individuati. Sarà sempre utile verbalizzare l’attività di sopralluogo, in quanto da tale attività potrà scaturire una vera e propria mappa dei rischi esistenti ed una prima definizione delle priorità di interventi. In seguito al sopralluogo e ai dati ottenuti, il medico potrà anche consigliare l’esecuzione di particolari indagini ambientali, per un ulteriore censimento dei rischi. A sostegno della raccolta dei dati e del sopralluogo può essere predisposta la raccolta di alcuni questionari, riguardanti gruppi omogenei di rischio. Nell’ambito del lavoro d’ufficio appaiono utili i questionari per gruppi di lavoratori esposti al rischio da videoterminali. Dopo la raccolta dei dati aziendali e il sopralluogo, il medico competente deve realizzare un programma di sorveglianza sanitaria da consegnare al datore di lavoro. La parte operativa si compone di numerosi adempimenti, evidenziati in particolare dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08, che possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
• la visita degli ambienti di lavoro;
• l’effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici, con la compilazione delle cartelle sanitarie e dei rischi; l’effettuazione di visite specialistiche (visite oculistiche, ortopediche, etc.), la prescrizione di esami integrativi ;
• i giudizi di idoneità per il datore di lavoro;
• la relazione per il lavoratore con il giudizio di idoneità;
• comunicazione, in forma anonima e collettiva, al rappresentante dei lavoratori, delle risultanze della sorveglianza sanitaria;
• gli obblighi medico - legali (referto all’autorità giudiziaria, segnalazione all’organo di vigilanza territorialmente competente e all’Ispettorato del lavoro, certificato di malattia professionale);
• le comunicazioni al medico curante;
• la compilazione della relazione periodica relativa all’attività di sorveglianza sanitaria effettuata;
• la formazione/informazione.

In merito alla conservazione ed al luogo di tenuta della cartella sanitaria e di rischio, il recente D.Lgs. 106/09 prevede che “tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.” È molto importante, in questa fase, il momento informativo dell’intervento sanitario, rappresentato dai giudizi di idoneità (per il datore di lavoro ed il lavoratore) e dai dati anonimi collettivi per il rappresentante dei lavoratori.

Ai lavoratori, inoltre, il medico competente non deve limitarsi a consegnare il giudizio, ma deve comunicare gli esiti degli accertamenti e adempiere a quanto previsto dall’art. 25, comma 1, lett. g ed h.
Va ricordato, che l’articolo 111 del Decreto Legislativo 230/1995, prevedeva che gli esami radiologici individuali o collettivi effettuati a titolo preventivo e/o medico-legale, inclusi gli esami di medicina nucleare, dovevano essere effettuati solo se giustificati dal punto di vista sanitario, dandone la necessaria informazione agli interessati e con il consenso degli stessi e quando possibile, le indagini radiologiche dovevano essere sostituite da metodiche diagnostiche altrettanto efficaci e comportanti un rischio minore per la persona.
Tale articolo è stato abrogato dall’art. 15 comma 1, del D.Lgs. 187/2000 e ridefinito dagli artt. 3 e 4 dello stesso decreto, con il principio di giustificazione (art. 3) e con il principio di ottimizzazione (art. 4).

La parte organizzativa comprende:
• la collaborazione con il datore di lavoro nell’organizzazione del primo soccorso (art. 45 del D.Lgs. 81/08);
• la partecipazione alla riunione periodica annuale, ai sensi dell’art. 35 del D.L.gvo 81/08.
La parte organizzativa del documento comprenderà la tenuta dei registri per gli esposti ai diversi rischi evidenziati ed il registro delle prestazioni. Le visite mediche, parte nodale della fase operativa della sorveglianza sanitaria, vengono eseguite dal medico competente (art. 41 del D.Lgs. 81/08) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 81/08 e qualora il lavoracorrelata ai rischi lavorativi.

Le visite mediche preventive e periodiche per i lavoratori addetti ai videoterminali sono regolamentate dagli artt. 173, 175 e 176 del D.Lgs. 81/08. Infatti proprio nell’articolo 173 vengono precisamente individuati i lavoratori che devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
I lavoratori addetti ai videoterminali, come tutti gli altri lavoratori, possono richiedere la visita medica qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali o alle loro condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, secondo l’art. 41 comma 2, lett. c.

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