Le azioni di sollevamento gravose svolte con l’intervento di 2 addetti, che sono piuttosto frequenti, non sono trattate dalla ISO 11228. In tal caso, è corretto eseguire la valutazione utilizzando l’equazione 4.3.3.2.1 della EN 1005-2, o l’equazione A.7.2 della ISO 11228-1, che tengono conto di questi aspetti specifici?
Sì, è corretto. Mentre l’originale formula del NIOSH non prevede moltiplicatori aggiuntivi nel caso in cui il sollevamento venga effettuato da 2 operatori, sia la norma EN 1005-2 che lo standard ISO 11228-1 prevedono interventi correttivi degli indici di sollevamento quando questo sia effettuato da due o più lavoratori contemporaneamente. I differenti metodi di approccio delle due norme, anche se utilizzano metodi matematici diversi, non presentano sostanziali difformità, sottolineando entrambe la necessità di introdurre dei riduttori dell’indice finale, quando il sollevamento avvenga con queste modalità.
Un indice di sollevamento (equazione A.7.2 della ISO 11228-1) pari a 1 può essere considerato un ”valore di azione” analogo a quello ex art. 201 del D.lgs. 81/08? In tal caso, è possibile considerare quale “valore limite di esposizione” un indice di sollevamento pari a 3? Oppure occorre considerare un indice di sollevamento pari a 1 come un “valore limite di esposizione”?
Si ritiene che per l’indice di sollevamento, il valore di 0.85, piuttosto che quello di 1, dovrebbe essere considerato il livello di azione oltre il quale sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; infatti, data la variabilità del livello di esposizione presente in molte attività lavorative, anche se considerate omogenee, è probabile che la valutazione del rischio sia affetta da una discreta incertezza, che consiglia di considerare potenzialmente esposti anche lavoratori con un livello di esposizione borderline. Al contrario, un valore pari a 3 costituisce il valore limite di esposizione.
È corretto eseguire la valutazione dei rischi per soggetti “giovani” e “anziani” considerando per loro una massa di riferimento specifica (maschi: 20kg; femmine: 15 kg) ridotta rispetto a quella standard? Oppure è preferibile non eseguire per queste categorie una valutazione del rischio specifica e tenere conto dell’invecchiamento individuale unicamente nell’ambito della formulazione del giudizio di idoneità da parte del medico competente?
Nell’ambito della valutazione dei rischi, si ritiene opportuno prevedere per questi soggetti l’attivazione di misure di tutela, a partire da indici di sollevamento più bassi rispetto agli altri. Si ritiene altresì che i valori limite di sollevamento per età e sesso vadano intesi come rigidi, secondo lo schema seguente:
maschi 18-45 anni: 25 kg
maschi <18 o >45 anni: 20 kg
donne 18-45 anni: 20 kg
donne <18 o >45 anni: 15 kg
Le masse di riferimento possono essere considerate come il peso massimo sollevabile in condizioni ideali. Chiaramente questi limiti vanno pesati per le condizioni di sollevamento e per frequenza e durata, secondo le indicazioni del NIOSH (Lifting equation). Il superamento di tali pesi durante i sollevamenti, anche occasionali, è un indicatore della possibile presenza di criticità nelle operazioni svolte: in queste condizioni non può essere assicurata la protezione per almeno il 90% della relativa popolazione di riferimento. Si noti che sia nello standard ISO 11228-1 che nella norma UNI EN 1005-2 tali masse di riferimento non sono considerate come limiti invalicabili bensì come indicatori di protezione minima
delle varie popolazioni. Infatti, masse superiori anche ai 25 Kg sono elencate per popolazioni lavorative definite particolari: in queste condizioni, peraltro frequenti in certe mansioni (ad esempio le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ecc…), risulta necessario ricorrere a diverse misure per mantenere sotto controllo il livello di rischio (es. ausili, procedure organizzative, formazione, sorveglianza sanitaria, ecc…). Rimane comunque inalterato il concetto che il superamento di tali soglie diviene un indice importante di situazione a rischio.

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