prevenzione incendi per le attività ricettive turistico

prevenzione incendi
In Gazzetta Ufficiale il decreto che contiene le disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50
Questo il secondo comma dell’articolo 11 (Proroga di termini in materia di turismo):
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

Dunque ampiamente in ritardo rispetto alle previsioni, il decreto del 14 luglio approva una nuova regola tecnica di prevenzione incendi aggiornando le disposizioni del Decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e semplificando i requisiti antincendio per le strutture che hanno un numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’articolo 2 riporta poi gli obiettivi.
Secondo il decreto, ai fini della prevenzione incendi, “allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico-ricettive di cui all'art. 1, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza”.

E per raggiungere tali obiettivi è approvata (Art. 3) la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto.
Senza dimenticare che (Art. 4) le disposizioni tecniche di cui all'art. 3 (la regola tecnica) si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere indicate dal decreto “anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%”.
È fatta salva tuttavia la facoltà, per il responsabile delle attività “di optare per l'applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni”.

Puntiamo l'attenzione sulla “Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto” (Allegato 1) che contiene molte indicazioni: dalle caratteristiche costruttive alle misure per l’evacuazione, dai mezzi di estinzione degli incendi alla gestione della sicurezza.

Riguardo alla gestione della sicurezza la regola tecnica indica che il responsabile dell'attività ricettiva deve rispettare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente in materia e in edifici a destinazione mista dovrà essere assicurato il coordinamento della gestione della sicurezza e delle operazioni di emergenza tra le attività presenti nell'edificio.
Tra le misure finalizzate al coordinamento della gestione dell'emergenza, si dovrà prevedere:
- l'installazione di almeno un pulsante manuale di allarme, posizionato nelle parti comuni dell'edificio misto, con cui si attivi una segnalazione d'allarme all'interno dell'attività alberghiera;
- la possibilità di estendere la segnalazione di allarme agli spazi dell'edificio non destinati ad attività alberghiera.

Inoltre il responsabile dell'attività ricettiva è tenuto a predisporre un piano di emergenza contenente le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso incendio. Tale piano di emergenza deve essere mantenuto costantemente aggiornato.
Devono poi essere pianificate - ed indicate nel piano di emergenza - le procedure per l'assistenza a persone con limitate capacità sensoriali e/o motorie, che possono incontrare difficoltà specifiche nelle varie fasi dell'emergenza. E a ciascun piano, lungo le vie di esodo, devono essere esposte planimetrie d'orientamento. In tali planimetrie deve essere adeguatamente segnalata, tra l'altro, la posizione e la funzione di eventuali spazi calmi o di spazi compartimentati, destinati alla sosta in emergenza di eventuali persone con impedite o ridotte capacità sensoriali e/o motorie. Anche in ciascuna camera, con apposita cartellonistica esposta bene in vista, devono essere fornite precise istruzioni sul comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, il testo deve essere redatto in lingue diverse, di maggiore diffusione tra la clientela della struttura ricettiva. Le istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite.

Le “disposizioni finali” del decreto (Art. 6).

Disposizioni finali che sottolineano come il decreto entri in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (avvenuta il 24 luglio 2015).
E indicano che con riferimento all'attuazione del piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi - previsto dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni - “alle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del presente decreto, con le modalità e i tempi fissati dal citato decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni”.

I contenuti della Regola tecnica:
0. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
1. Ubicazione
2. Separazioni – Comunicazioni
3. Caratteristiche costruttive
3.1. Resistenza al fuoco
3.2. Reazione al fuoco
3.3 Compartimentazione
3.4 Piani interrati
3.5 Corridoi
3.6 Scale
4. Misure per l'evacuazione in caso d'incendio
4.1 Affollamento - Capacità di deflusso
4.2 Sistema di vie di uscita
4.3 Larghezza delle vie di uscita
4.4 Larghezza totale delle uscite
4.5 Vie di uscita ad uso esclusivo
4.6 Vie di uscita ad uso promiscuo
5. Altre disposizioni
5.1 Aree ed impianti a rischio specifico
5.2 Depositi di liquidi infiammabili
5.3 Servizi tecnologici
6. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
6.1 Estintori d'incendio
6.2 Impianti idrici antincendio
7. Segnaletica di sicurezza
8. Gestione della sicurezza

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