Nelle Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi non è previsto il «calcolo» del livello di rischio attraverso la formula R=PxD. Ritenete che si possa omettere tale aspetto che poi a mio parere è un aspetto cruciale per chi fa valutazione del rischio, ovvero quantificare lo stesso rischio?
L’affermazione indicata nel quesito non è del tutto corretta. Il modulo 3 delle procedure standardizzate stabilisce che «La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche e i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.lgs. 81/08. Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavorocorrelato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali e internazionali. In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.»
Tra le «metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati» ci può quindi essere anche quello a matrice comunemente definito PXD. Sul piano metodologico la procedura appare chiara, forse il dubbio sorge in relazione al modello 3 dove sul piano documentale non è chiaro dove vada inserito questo riferimento. Nella vaghezza delle indicazioni riportate, essendo per definizione la valutazione dei rischi valutazione globale e documentata di tutti i rischi, si ritiene che un riferimento possa essere indicato nella colonna 4.

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